STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MIARAKA AMINY
(la versione originale dello statuto è stata redatta in francese)
Titolo I: NOME E SEDE
Articolo 1
Con il nome di MIARAKA AMINY è costituita un’associazione ai sensi dell’ordinanza n. 60-133 del 3 ottobre 1960, così come modificata con l’ordinanza n. 75-017 del 13 agosto 1975.
Articolo 2
La sede dell’associazione è Lot 130G/3504, Ankofafa nord, comune di Fianarantsoa.
TITOLO II: OBIETTIVI e DURATA
Articolo 3
L’associazione non ha scopo di lucro. Il suo fine principale è di portare il suo aiuto all’educazione, alla scolarizzazione, alla formazione professionale dei giovani e dei ragazzi che vengono che vengono da famiglie con scarse risorse finanziarie, per evitare l’assenteismo e l’abbandono scolastico.
Articolo 4
La durata dell’associazione è illimitata.
TITOLO III: RISORSE – SOCI
Articolo 6
Le risorse finanziarie dell’Associazione MIARAKA AMINY sono costituite da
- I prodotti delle festività autorizzate dalla legge.
- I contributi dei soci attivi o benefattori.
- Le sovvenzioni eventualmente accordate dallo Stato o da organismi non governativi nazionali o stranieri (ONG).
Articolo 7
I soci dell’associazione sono soci effettivi e soci benefattori.
Sono soci effettivi
- Tutte le persone fisiche firmatarie del presente statuto e i soci fondatori dell’associazione.
- Tutte le persone fisiche che accettano il presente statuto e chiedono di far parte dell’associazione.
Sono soci benefattori
- Tutte le persone fisiche o enti morali, o stranieri che portano il loro sostegno all’associazione per la realizzazione del suo obiettivo. I soci benefattori hanno tutti i diritti e i privilegi di un socio effettivo.
Articolo 8
Il regolamento interno determina le attribuzioni dei membri.
Articolo 9
I membri uscenti o esclusi perdono tutti i diritti sul patrimonio dell’associazione.
TITOLO IV: ORGANI E AMMINISTRAZIONE
Articolo 10
Gli organi dell’associazione sono:
- Il consiglio dell’associazione
- Il comitato di direzione
- I revisori contabili.
Articolo 11
L’organo superiore dell’associazione è il consiglio dell’associazione
Articolo 12
A – IL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il consiglio dell’associazione ha i seguenti compiti