Statuto dell’Associazione Miaraka Aminy

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MIARAKA AMINY

(la versione originale dello statuto è stata redatta in francese)

Titolo I: NOME E SEDE

Articolo 1

Con il nome di MIARAKA AMINY è costituita un’associazione ai sensi dell’ordinanza n. 60-133 del 3 ottobre 1960, così come modificata con l’ordinanza n. 75-017 del 13 agosto 1975. 

Articolo 2

La sede dell’associazione è Lot 130G/3504, Ankofafa nord, comune di Fianarantsoa. 

TITOLO II: OBIETTIVI e DURATA

Articolo 3

L’associazione non ha scopo di lucro. Il suo fine principale è di portare il suo aiuto all’educazione, alla scolarizzazione, alla formazione professionale dei giovani e dei ragazzi che vengono che vengono da famiglie con scarse risorse finanziarie, per evitare l’assenteismo e l’abbandono scolastico. 

Articolo 4

La durata dell’associazione è illimitata. 

TITOLO III: RISORSE – SOCI

Articolo 6

Le risorse finanziarie dell’Associazione MIARAKA AMINY sono costituite da

  • I prodotti delle festività autorizzate dalla legge.
  • I contributi dei soci attivi o benefattori.
  • Le sovvenzioni eventualmente accordate dallo Stato o da organismi non governativi nazionali o stranieri (ONG).

Articolo 7

I soci dell’associazione sono soci effettivi e soci benefattori.

Sono soci effettivi

  • Tutte le persone fisiche firmatarie del presente statuto e i soci fondatori dell’associazione.
  • Tutte le persone fisiche che accettano il presente statuto e chiedono di far parte dell’associazione.

Sono soci benefattori

  • Tutte le persone fisiche o enti morali, o stranieri che portano il loro sostegno all’associazione per la realizzazione del suo obiettivo. I soci benefattori hanno tutti i diritti e i privilegi di un socio effettivo. 

Articolo 8

Il regolamento interno determina le attribuzioni dei membri.

Articolo 9

I membri uscenti o esclusi perdono tutti i diritti sul patrimonio dell’associazione.

TITOLO IV: ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Gli organi dell’associazione sono:

  • Il consiglio dell’associazione
  • Il comitato di direzione
  • I revisori contabili. 

Articolo 11

L’organo superiore dell’associazione è il consiglio dell’associazione

 

Articolo 12

A – IL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il consiglio dell’associazione ha i seguenti compiti

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