Lo statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE UNICOSOLE ONLUS

 

 

 

 

Art. 1 – Costituzione

1.  E’ costituita l’associazione denominata “UnicoSole – ONLUS”, che in seguito sarà denominata l’organizzazione.
L’organizzazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale).

2. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.

3. La durata dell’organizzazione è illimitata.

4. L’organizzazione ha sede in Via Roccolo, 39 nel comune di SERIATE (Bergamo)

5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 – Scopi

1. L’organizzazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore formazione per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzati nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3

Art. 3 – Finalità e Attività

1. L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

Favorire i diritti dell’uomo soprattutto l’educazione, l’identità culturale, l’alimentazione, la salute, il lavoro e l’informazione.
Sostegno alla scolarizzazione, alla formazione e all’avviamento al lavoro dei ragazzi e popolazioni rurali svantaggiate nei paesi del Sud del mondo.

Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Queste ultime sono:

Promuovere e sostenere progetti di solidarietà sociale ideati con partners locali quali associazioni, enti, strutture ecclesiali o pubbliche, singole persone.
Manifestazioni, informazione, formazione e raccolta fondi per promuovere e sostenere le attività svolte dall’associazione con finalità di solidarietà sociale.

Art. 4 – Aderenti all’organizzazione

1. Sono aderenti dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di “sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione, nonché nominare “aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.

2. Il numero degli aderenti è illimitato.

3. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4. Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:
a.nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione
b.l’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione del registro degli aderenti dell’organizzazione
c.gli aderenti cessano di partecipare all’organizzazione:
per dimissione volontarie
per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso
per decesso
per comportamento contrastante con gli scopi statuari
per persistente violazione degli obblighi statuari
d.l’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

1.Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.

2. Gli aderenti hanno il diritto:
di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare
di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali
di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione
di dare le dimissioni in qualsiasi momento

3. Gli aderenti sono obbligati:
a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
a versare il contributo stabilito dall’assemblea
a svolgere le attività preventivamente concordate
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione

4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

5. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrate

1.Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito:
da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;

2. Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:
contributo associativo versato da ogni aderente
contributi degli aderenti per le spese dell’organizzazione
contributi di privati
contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche
contributi di organismi internazionali
donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio
rimborsi derivanti da convenzioni
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio

3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 – Organi Sociali dell’organizzazione

1. Organi dell’organizzazione sono:
l’assemblea degli aderenti
il Consiglio Direttivo
Il Presidente

2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
il Collegio dei Revisori dei Conti
il Collegio dei Garanti

Art. 8 – Assemblea degli aderenti

1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione.

2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’organizzazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
approvare il programma e il bilancio di previsione per l’anno successivo
approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente
esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)
approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale

6. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7. L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.

8. L’avviso di convocazione è inviato individualmente, anche con sistemi di comunicazione elettronica, agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia con quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

9. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

10. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 15.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è delegato dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti d’eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo

4. Compete al Consiglio Direttivo:
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa
eleggere il Presidente e il Vice Presidente
nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti
accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
deliberare in merito all’esclusione di aderenti
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo
nominare all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’organizzazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:
ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

3.In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

1.L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2. Il Collegio:
elegge tra i suoi componenti il Presidente;
esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti

Art. 12 – Collegio dei Garanti

1. L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

2. Il Collegio:
ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 14 – Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare

4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15 – Modifiche alla Statuto – Scioglimento dell’organizzazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. 460/97 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 17 – Norme di funzionamento

1.Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

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